Assegno divorzile e TFR: l’ex coniuge può ottenere il 40% della liquidazione anche se in seguito perde il mantenimento

Una sentenza destinata a far discutere chiarisce un aspetto poco conosciuto del diritto di famiglia: l’ex coniuge che ha diritto all’assegno divorzile può ottenere anche una quota del TFR dell’ex partner e conservarla persino se, successivamente, perde il diritto al mantenimento.

A stabilirlo è il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2411 del 13 aprile 2026, che ha riconosciuto a un’ex moglie oltre 32 mila euro quale quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’ex marito durante gli anni di matrimonio.

coppia firma divorzio
Assegno divorzile e TFR: l’ex coniuge può ottenere il 40% della liquidazione anche se in seguito perde il mantenimento

L’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970 prevede che l’ex coniuge divorziato possa ottenere una parte del TFR percepito dall’altro a determinate condizioni.

Quando spetta il 40% del TFR all’ex coniuge

Per beneficiare di questo diritto devono infatti sussistere due requisiti fondamentali:

  • essere titolare dell’assegno divorzile;
  • non essersi risposati.

La quota spettante è pari al 40% del TFR maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro si è sovrapposto al matrimonio. Non si tratta quindi del 40% dell’intera liquidazione, ma esclusivamente della parte riferibile al periodo di convivenza coniugale.

Il nodo centrale: quando devono esistere questi requisiti?

La pronuncia del Tribunale siciliano affronta proprio la questione più controversa: qual è il momento in cui bisogna verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge?

Secondo i giudici, ciò che conta è la situazione esistente nel giorno in cui il lavoratore conclude il proprio rapporto di lavoro e matura il diritto al TFR.

Se in quel preciso momento l’ex coniuge percepisce ancora l’assegno divorzile e non ha contratto nuove nozze, il diritto alla quota della liquidazione nasce definitivamente.

L’orientamento segue quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui i requisiti richiesti dall’articolo 12-bis devono essere accertati alla data di maturazione del trattamento di fine rapporto.

La perdita successiva dell’assegno non fa decadere il diritto

L’aspetto più rilevante della sentenza riguarda proprio gli effetti degli eventi successivi.

Una volta maturato il diritto alla quota del TFR, eventuali cambiamenti futuri non possono cancellarlo. Anche se l’ex coniuge dovesse perdere successivamente l’assegno divorzile, la quota della liquidazione già acquisita resterebbe intatta.

Le modifiche intervenute dopo la cessazione del rapporto di lavoro producono effetti soltanto per il futuro e non incidono su diritti già consolidati.

Il caso deciso dal Tribunale di Palermo

La vicenda esaminata dai giudici riguarda una coppia sposata a Palermo nel 1987 e divorziata definitivamente nel 2009.

In sede di divorzio, all’ex moglie era stato riconosciuto un assegno mensile inizialmente pari a 450 euro, successivamente ridotto a 250 euro.

L’ex marito aveva lavorato per oltre trent’anni presso un’azienda ospedaliera del capoluogo siciliano e, alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato un TFR complessivo di 149.138,28 euro, da ricevere tramite INPS in tre diverse tranche.

L’ex moglie si è quindi rivolta al Tribunale chiedendo il riconoscimento della quota prevista dalla legge.

Oltre 32 mila euro all’ex moglie

Dall’esame della documentazione è emerso che il rapporto di lavoro dell’uomo aveva coinciso con il matrimonio per 17 anni, dal 1990 al 2007.

Applicando il criterio previsto dall’articolo 12-bis, il Tribunale ha determinato in 32.714,20 euro la somma spettante all’ex moglie, da corrispondere proporzionalmente alle rate del TFR erogate dall’INPS.

Alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 giugno 2021, la donna percepiva ancora l’assegno divorzile di 250 euro mensili e non si era risposata.

Per i giudici, quindi, tutti i requisiti richiesti dalla legge risultavano soddisfatti.

Cosa cambia dopo questa sentenza

La decisione del Tribunale di Palermo ribadisce un principio importante: il diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR si consolida nel momento in cui il lavoratore termina il proprio rapporto di lavoro.

Da quel momento, anche l’eventuale perdita dell’assegno divorzile non può far venir meno quanto già maturato.

Una precisazione che potrebbe avere conseguenze rilevanti in molte controversie tra ex coniugi e che contribuisce a definire con maggiore chiarezza i confini applicativi dell’articolo 12-bis della legge sul divorzio.